Accordo
Art. 44
Esportazione ruderi contingente
In vigore dal 29 gen 1985
Esportazione ruderi contingente
1) Come è indicato nel disposto dell', le esportazioni di caffè verso paesi che non partecipano al presente Accordo non vengono imputate sui contingenti. Il consiglio può emanare un regolamento concernente in particolare le modalità di effettuazione o di sorveglianza di tali scambi, il trattamento della deviazione e della riesportazione verso paesi membri di caffè destinato a paesi non membri, e le eventuali sanzioni da applicare, nonché i documenti che devono accompagnare le esportazioni sia verso i paesi membri che verso i paesi non membri.
2) Le esportazioni di semi di caffè come materia prima per trasformazioni industriali per usi diversi dal consumo umano come bevanda o come alimento, non sono imputate sui contingenti, a condizione che il membro esportatore provi validamente al consiglio che tale caffè in seme così esportato avrà effettivamente l'uso indicato.
3) Il consiglio può, su richiesta di un membro esportatore, decidere che le esportazioni di caffè effettuate da quel membro per fini umanitari e non commerciali non siano imputabili sul suo contingente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-44