Accordo
Art. 46
Misure relative al caffè trasformato
In vigore dal 29 gen 1985
Misure relative al caffè trasformato
1) I membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e con l'esportazione di prodotti manufatti, ivi comprese la trasformazione di caffè e l'esportazione del caffè trasformato.
2) In questa ottica, i membri evitano di adottare misure a livello governativo tali da poter disorganizzare il settore caffeario di altri membri.
3) Qualora un membro consideri che il disposto del paragrafo 2 del presente articolo non è osservato, essa avvia consultazioni con gli altri membri in causa, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'. I membri in causa cercano di raggiungere una composizione amichevole su base bilaterale. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad un'intesa soddisfacente per le parti in causa, una delle due parti può sottoporre la questione al consiglio, conformemente al disposto dell'.
4) Nessuna disposizione del presente Accordo potrà infirmare il diritto dei singoli membri ad adottare le misure occorrenti per impedire che il settore caffeario della loro economia venga disorganizzato da importazioni di caffè trasformato, o, se del caso, per risanare, la situazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-46