Accordo

Art. 51

Politica relativa alle scorte

In vigore dal 29 gen 1985
Politica relativa alle scorte 1) Al fine di completare le disposizioni del capitolo VII e dell', il consiglio definisce, a maggioranza ripartita del due terzi, la politica da seguire riguardo alle scorte di caffè nei paesi membri produttori. 2) Il consiglio adotta le misure necessarie per verificare ogni anno, conformemente alle disposizioni dell', il volume delle scorte di caffè che i membri esportatori detengono individualmente. I membri interessati facilitano tale indagine annuale. 3) I membri produttori si assicurano che nei rispettivi paesi esistano mezzi di immagazzinamento sufficienti ed adeguati per la conservazione delle scorte di caffè. 4) Il consiglio intraprende uno studio sulla possibilità di facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo attraverso un accordo sulle scorte internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-51

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