Accordo

Art. 47

Propaganda

In vigore dal 29 gen 1985
Propaganda 1) I membri si impegnano ad incoraggiare il consumo del caffè in tutti i modi possibili. 2) A tal fine il Fondo di propaganda continuerà e funzionare e sarà amministrato da un comitato di cui fanno parte tutti i membri esportatori. 3) Entro e non oltre il 31 marzo 1984 il comitato approverà il proprio statuto alla maggioranza dei 2/3 dei voti. Tutte le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei 2/3 dei voti. 4) Il Comitato stabilirà nel proprio statuto i mezzi da impiegare per prestare assistenza ai membri esportatori al fine di stimolare il loro consumo interno. 5) Il Comitato prevederà anche nel proprio statuto consultazioni sulle attività di propaganda da condurre insieme ad appositi enti nei paesi membri importatori interessati. 6) Il Comitato può chiedere ai membri esportatori di versare un contributo obbligatorio. Al finanziamento del Fondo possono partecipare anche altri membri, alle condizioni che saranno approvate dal Comitato stesso. 7) Le risorse del Fondo saranno utilizzate esclusivamente per finanziare campagne di propaganda, per patrocinare ricerche e studi interessanti il consumo di caffè e per far fronte alle spese amministrative afferenti alla esecuzione delle attività di propaganda. 8) Il contributo di cui al paragrafo 6 del presente articolo è pagabile in dollari USA e sarà depositato in un conto speciale denominato "Conto del Tondo di propaganda" e messo a disposizione del comitato. 9) Il contributo stabilito dal Comitato è da versarsi alle condizioni che verranno stabilite a tal fine. Le sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo sono le seguenti: a) se un membro non versa il proprio contributo per un periodo superiore a tre mesi, sarà automaticamente sospeso dal proprio diritto di voto in seno al Comitato; b) ne il pagamento del contributo resta in sospeso per sei mesi, il paese membro di cui trattasi perderà anche il proprio diritto di voto in seno al comitato esecutivo ed al Consiglio; c) se il versamento del contributo resta in sospeso per oltre sei mesi al paese membro di cui trattasi sarà assegnato un ulteriore termine di 45 giorni per mettersi in regola con i pagamenti e versare gli arretrati. Se il contributo non è ancora interamente saldato alla fine del termine supplementare assegnato il direttore esecutivo tratterrà i bolli di esportazione che corrispondono al quantitativo di caffè per il quale il contributo è dovuto e ne informa senza indugio il paese membro interessato. Il direttore esecutivo porterà il caso a conoscenza del comitato esecutivo, il quale potrà modificare od annullare il provvedimento preso. Il direttore esecutivo svincolerà i bolli in questione non appena l'intero pagamento sarà effettuato. 10) Il comitato approva tutti i piani e programmi di propaganda almeno sei mesi prima della data d'inizio dell'esecuzione. In caso di mancata approvazione i fondi non impegnati saranno restituiti ai paesi membri, salvo decisione contraria del comitato. 11) Il direttore esecutivo presiede il comitato a trasmette al consiglio periodiche relazioni sulle attività inerenti alla propaganda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-47

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo