Accordo

Art. 50

Politica in materia di produzione

In vigore dal 29 gen 1985
Politica in materia di produzione 1) Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 dell', i membri esortatori si impegnano ad adottare e attuare una politica in fatto di produzione. 2) Il consiglio stabilirà, alla maggioranza ripartita dei due terzi, procedure atte a coordinare le politiche di produzione di cuti al paragrafo 1 del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriate misure di diversificazione o di incentivo alla diversificazione, nonché le modalità secondo le quali i membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria. 3) Il consiglio può fissare un contributo a carico dei membri esportatori, onde consentire dell'Organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non può essere superiore a 2 centesimi USA per secca esportato a destinazione dei paesi membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-50

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