Art. 50 · Politica in materia di produzione
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Art. 50

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Politica in materia di produzione

In vigore dal 29 gen 1985
Politica in materia di produzione 1) Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 dell', i membri esortatori si impegnano ad adottare e attuare una politica in fatto di produzione. 2) Il consiglio stabilirà, alla maggioranza ripartita dei due terzi, procedure atte a coordinare le politiche di produzione di cuti al paragrafo 1 del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriate misure di diversificazione o di incentivo alla diversificazione, nonché le modalità secondo le quali i membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria. 3) Il consiglio può fissare un contributo a carico dei membri esportatori, onde consentire dell'Organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non può essere superiore a 2 centesimi USA per secca esportato a destinazione dei paesi membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-50