Accordo

Art. 54

Studi

In vigore dal 29 gen 1985
Studi 1) Il consiglio ha facoltà di promuovere studi riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè; l'incidenza delle misure adottate dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione e sul consumo del caffè; la possibilità di incrementare il consumo del caffè nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi; gli effetti dell'applicazione del presente Accordo nei paesi produttori e consumatori di caffè, in particolare per quanta riguarda le ragioni di scambio. 2) L'Organizzazione ha facoltà di esaminare la possibilità di stabilire norme minime per le esportazioni di caffè dei membri produttori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-54

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo