Accordo
Art. 27
Sede ed Uffici
In vigore dal 20 set 1984
- Sede ed Uffici
La sede del Fondo e situata nel luogo deciso, a maggioranza qualificata, dal Consiglio dei governatori, possibilmente alla sua prima assemblea annuale. Il Fondo può, per decisione del Consiglio dei governatori, aprire, all'occorrenza, altri uffici sul territorio di qualunque Membro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-27