Accordo

Art. 29

Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni

In vigore dal 20 set 1984
- Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni 1. Il Fondo può avviare dei negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo colleghi all'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad una delle istituzioni specializzate considerate all' dello Statuto delle Nazioni Unite. Qualunque accordo concluso conformemente all'articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite deve essere approvato dal Consiglio dei governatori, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione. 2. Il Fondo può stabilire degli stretti rapporti di cooperazione con l'UNCTAD e con gli organismi delle Nazioni Unite, con altre organizzazioni intergovernative, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni non governative ed organismi pubblici che si occupano di settori connessi e, se lo reputa necessario, concludere accordi con essi. 3. Il Fondo può stabilire rapporti di lavoro con gli organismi considerati al paragrafo 2 del presente articolo, secondo quanto il Consiglio di amministrazione decide in proposito.
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