Accordo
Art. 32
Liquidazione dei conti
In vigore dal 20 set 1984
- Liquidazione dei conti
1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddisfare tutte le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti del Fondo.
È ugualmente tenuto ad adempiere gli obblighi relativi al suo capitale di garanzia fino a quando non vengano adottate delle disposizioni che soddisfino il Fondo e siano conformi ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'. Ogni accordo di associazione prevede che, se un partecipante all'organizzazione internazionale di prodotto associata considerata cessa di essere membro, l'organizzazione internazionale di prodotto associata farà in modo che tali disposizioni siano prese al più tardi alla data in cui il Membro cessa di essere Membro.
2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell' a titolo della liquidazione dei conti con il Membro e annulla il capitale di garanzia di tale Membro a patto che gli obblighi e gli impegni specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati soddisfatti. Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo può essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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