Accordo

Art. 14

Risorse provenienti dall'associazione di organizzazioni internazionali di prodotto con il Fondo

In vigore dal 20 set 1984
. - Risorse provenienti dall'associazione di organizzazioni internazionali di prodotto con il Fondo A) Depositi in contanti. 1. Al momento della sua associazione con il Fondo un'organizzazione internazionale di prodotto associata deve, fatto salvo quanto specificato al paragrafo 2 del presente articolo, depositare in contanti presso il Fondo in moneta utilizzabile e per conto della suddetta organizzazione associata un terzo dei suoi fabbisogni finanziari massimali. Il deposito sarà effettuato in una sola volta o a rate, come concordato dall'organizzazione associata e dal Fondo, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti e in particolare dello stato della liquidità del Fondo, della necessità di ricavare il massimo vantaggio finanziario dall'apporto dei depositi in contanti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e dalla capacità dell'organizzazione internazionale di prodotto associata interessata a procurarsi i contanti necessari per far fronte al suo obbligo di deposito. 2. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata che possieda degli stock al momento della sua associazione con il Fondo, può far fronte ad una parte o a tutto il suo obbligo di deposito, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, dando in pegno presso il Fondo o dando in deposito per conto del Fondo dei warrants di stock di valore equivalente. 3. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata può depositare presso il Fondo, secondo condizioni e modalità reciprocamente accettabili, le sue eccedenze in valuta, oltre ai depositi effettuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. B) Capitale di garanzia e garanzie. 4. Al momento dell'associazione di un'organizzazione internazionale di prodotto con il Fondo, i Membri che partecipano alla suddetta organizzazione associata apportano direttamente al Fondo del capitale di garanzia secondo le modalità stabilite dall'organizzazione associata e tali da soddisfare il Fondo. Il valore globale di garanzia, delle garanzie e dei contanti versati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo è pari ai due terzi dei futuri bisogni finanziari massimali della suddetta organizzazione associata, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo. Il capitale di garanzia può, qualora si riveli opportuno, essere apportato dalla istituzione appropriata dei Membri interessati, secondo modalità che soddisfino il Fondo. 5. Se i partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata non sono Membri, tale organizzazione associata deposita presso il Fondo, in aggiunta ai contanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un ammontare pari al capitale di garanzia che detti partecipanti avrebbero apportato se fossero stati Membri, restando inteso che il Consiglio dei governatori può, a maggioranza speciale, permettere alla suddetta organizzazione associata di prevedere sia l'apporto di capitale di garanzia supplementare per lo stesso ammontare da parte dei Membri partecipanti a detta organizzazione associata, sia l'apporto di garanzie per lo stesso ammontare da parte dei partecipanti a detta organizzazione associata che non sono Membri; tali garanzie comportano obblighi finanziari paragonabili a quelli del capitale di garanzia e vengono fornite in una forma tale da soddisfare il Fondo. 6. Il capitale di garanzia e le garanzie possono essere richieste dal Fondo solo in applicazione dell' paragrafi da 11 a 13. Tale capitale di garanzia e tali garanzie vengono versati in moneta utilizzabile. 7. Se un'organizzazione internazionale di prodotto associata adempie al suo obbligo di deposito mediante rate in conformità col paragrafo 1 del presente articolo, tale organizzazione associata ed i suoi partecipanti apportano in maniera adeguata, al momento del versamento di ogni rata, il capitale di garanzia, contanti o garanzie, in conformità al paragrafo 5 del presente articolo, che rappresentano complessivamente il doppio dell'ammontare della rata. C) Warrants di stock. 8. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata dà in pegno presso il Fondo o mette in deposito per conto del Fondo tutti i warrants di stock di prodotti acquistati per mezzo del ritiro di depositi in valuta effettuati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo o di prestiti contratti presso il Fondo, a titolo di garanzia per il pagamento dei suoi obblighi nei confronti del Fondo. Il fondo può alienare gli stock solo in conformità all' paragrafi da 15 a 17. Al momento della vendita dei prodotti rappresentati dai suddetti warrants di stock, l'organizzazione internazionale di prodotto associata utilizza il ricavato di tale vendita in primo luogo per rimborsare il saldo dovuto poi ogni prestito eventualmente contratto presso il Fondo, in secondo luogo per far fronte ai suoi obblighi di deposito in contanti in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo. 9. Tutti warrants di stock dati in pegno presso il Fondo o depositati per conto del Fondo sono valutati ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, secondo il metodo stabilito dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori.
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