Accordo
Art. 15
Prestiti
In vigore dal 20 set 1984
- Prestiti
Il Fondo può contrarre prestiti in conformità all' paragrafo 5 a), fermo restando che l'ammontare totale dei prestiti contratti dal Fondo per le operazioni del suo primo conto non deve mai superare la cifra costituita dalla somma dei seguenti importi:
a) La parte non richiesta delle azioni esigibili;
b) La parte non richiesta del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti ad organizzazioni internazionali di prodotto associate in conformità con i paragrafi da 4 a 7 dell' e
c) La riserva speciale costituita in applicazione dell' paragrafo 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-15