Accordo
Art. 20
Consiglio dei governatori
In vigore dal 20 set 1984
- Consiglio dei governatori
1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.
2. Ogni membro nomina un governatore ed un supplente che siedono al Consiglio dei governatori per volontà del Membro che li ha nominati.
Il supplente può partecipare alle assemblee, ma è ammesso a votare solamente in caso di assenza del titolare.
3. Il Consiglio dei governatori può delegare al Consiglio di amministrazione un qualsiasi suo potere, salvo i seguenti poteri:
a) stabilire la politica fondamentale del Fondo;
b) decidere le modalità e condizioni di adesione al presente accordo, conformemente all';
c) sospendere un Membro;
d) aumentare o diminuire il numero di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti;
e) adottare gli emendamenti al presente Accordo;
f) porre fine alle operazioni del Fondo e ripartire gli averi del Fondo conformemente al capitolo IX;
g) nominare il Direttore generale;
h) deliberare sui ricorsi dei Membri contro le decisioni del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo;
i) approvare la situazione annuale, verificata, dei conti del Fondo;
j) adottare, conformemente al paragrafo 4 dell', decisioni relative agli utili netti dopo la costituzione della riserva speciale;
k) approvare le proposte di accordi di associazione;
l) approvare le proposte di accordi con altre organizzazioni internazionali conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell';
m) decidere la ricostituzione delle risorse del secondo conto ai sensi dell'.
4. Il Consiglio dei governatori si riunisce in assemblea una volta all'anno ed in assemblea straordinaria tutte le volte che lo desideri, o a richiesta di 15 governatori che detengano almeno un quarto del totale dei voti attribuiti, o a richiesta del Consiglio di amministrazione.
5. Il quorum, per qualunque riunione del Consiglio dei governatori, è formato da una maggioranza di governatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.
6. Il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, adotta i regolamenti compatibili con il presente Accordo che reputa necessari alla conduzione degli affari del Fondo.
7. I governatori ed i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere indennità dal Fondo, a meno che il Consiglio dei governatori decida, a maggioranza qualificata, di rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che devono sostenere per assistere alle assemblee.
8. Ad ogni assemblea annuale, il Consiglio dei governatori elegge un presidente tra i governatori. Il presidente esercita le proprie funzioni fino ad elezione del successore. È rieleggibile per un mandato immediatamente successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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