Accordo
Art. 24
Il Direttore generale ed il personale
In vigore dal 20 set 1984
- Il Direttore generale ed il personale
1. Il Consiglio dei governatori nomina, a maggioranza qualificata, il Direttore generale. Se l'interessato, al momento della nomina, è governatore, amministratore o supplente, si dimette da tale carica prima di assumere quella di Direttore generale.
2. Il Direttore generale, sotto la direzione del Consiglio dei governatori e del Consiglio di amministrazione, gestisce gli affari di ordinaria amministrazione del Fondo.
3. Il Direttore generale è il più alto funzionario del Fondo ed è Presidente del Consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.
4. Il mandato del Direttore generale è di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Ciò nonostante, il Direttore generale cessa di esercitare le sue funzioni nel momento in cui così decide, a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori.
5. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione, della nomina e licenziamento del personale, conformemente al regolamento del personale adottato dal Fondo. Nominando il personale, il Direttore generale, pur avendo la principale preoccupazione di assicurare al Fondo il servizio di persone aventi le più elevate qualità di rendimento e di competenza tecnica, tiene in debita considerazione la necessità di assumere il personale sulla più vasta area geografica.
6. Il Direttore generale ed il personale, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solamente nei confronti del Fondo, escludendosi qualsiasi altra autorità. Ogni Membro rispetta il carattere internazionale di tali doveri e si astiene da qualsiasi intervento volto ad influenzare il Direttore generale od un qualsiasi funzionario od impiegato nell'esercizio delle loro funzioni.
Storico versioni
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