Accordo
Art. 26
Disposizioni in materia di bilancio e verifica dei conti
In vigore dal 20 set 1984
- Disposizioni in materia di bilancio e verifica dei conti
1. Le spese amministrative del Fondo vengono coperte dalle entrate del primo conto.
2. Il Direttore generale fissa un bilancio amministrativo annuo, il quale viene esaminato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.
3. Il Direttore generale organizza una verifica annua indipendente ed esterna dei conti del Fondo. La situazione verificata dei conti, dopo un esame del Consiglio di amministrazione, viene trasmessa, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-26