Accordo
Art. 23
Votazione al Consiglio di amministrazione
In vigore dal 20 set 1984
- Votazione al Consiglio di amministrazione
1. Ogni amministratore è ammesso ad esprimere il numero di voti attribuito ai Membri che rappresenta; tali voti non devono necessariamente essere espressi tutti insieme.
2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono, per quanto è possibile, adottate senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-23