Accordo

Art. 23

Votazione al Consiglio di amministrazione

In vigore dal 20 set 1984
- Votazione al Consiglio di amministrazione 1. Ogni amministratore è ammesso ad esprimere il numero di voti attribuito ai Membri che rappresenta; tali voti non devono necessariamente essere espressi tutti insieme. 2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono, per quanto è possibile, adottate senza votazione. 3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
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