Accordo

Art. 22

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 20 set 1984
- Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della conduzione delle operazioni del Fondo e ne rende conto al Consiglio dei governatori. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli da altre disposizioni del presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori. Nell'esercizio di tutti i poteri che gli vengono così delegati, il Consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza che sarebbe richiesta se il Consiglio dei governatori avesse conservato detti poteri. 2. Il Consiglio dei governatori elegge 28 amministratori ed un supplente per amministratore secondo le modalità riportate nell'allegato E. 3. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti per due anni e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino alla elezione dei successori. Un supplente può partecipare alle riunioni, ma è ammesso a votare solo in assenza del titolare. 4. Il Consiglio di amministrazione opera presso la sede del Fondo e si riunisce tutte le volte che gli affari del Fondo lo richiedono. 5. a) Gli amministratori ed i loro supplenti esercitano le proprie funzioni senza essere remunerati dal Fondo. Ciò nonostante il Fondo può rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che essi sostengono per poter assistere alle assemblee. b) Nonostante il comma a) di cui sopra, gli amministratori ed i supplenti ricevono una remunerazione dal Fondo se il Consiglio dei governatori decide, a maggioranza qualificata, che essi lavoreranno per il Fondo a tempo pieno. 6. Il quorum, per tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, è formato da una maggioranza di amministratori che sia almeno due terzi del totale dei voti attribuiti. 7. Il Consiglio di amministrazione può invitare i capi di segreteria delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e degli organismi internazionali di prodotto a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni. 8. Il Consiglio di amministrazione invita il Segretario generale dell'UNCTAD ad assistere alle riunioni in qualità di osservatore. 9. Il Consiglio di amministrazione può invitare i rappresentanti di altri organismi internazionali interessati ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatori.
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