Accordo

Art. 13

Contributi volontari

In vigore dal 20 set 1984
- Contributi volontari 1. Il Fondo potrà accettare contributi volontari dai Membri e da altre fonti. Tali contributi sono versati in monete utilizzabili. 2. L'obiettivo da raggiungere con i contributi volontari iniziali per il secondo conto è di 211.861.200 unità di conto, indipendentemente dalla ripartizione fatta in conformità all' paragrafo 3. 3. a) Il Consiglio dei governatori verificherà se le risorse del secondo conto sono sufficienti al più tardi alla fine del terzo anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tenendo presenti le attività del secondo conto, il Consiglio dei governatori potrà anche procedere a tale verifica in altri momenti che esso deciderà. b) Alla fine di tali verifiche, il Consiglio dei governatori potrà decidere di ricostituire le risorse del secondo conto e adotterà le disposizioni volute. Tali ricostituzioni hanno carattere volontario per i Membri e dovranno essere conformi al presente Accordo. 4. I contributi volontari non sono legati a nessuna restrizione quanto alla loro utilizzazione da parte del Fondo, a meno che il contribuente non ne decida l'assegnazione al primo o al secondo conto.
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