Accordo

Art. 8

Unità di conto e moneta

In vigore dal 20 set 1984
- Unità di conto e moneta 1. L'unità di conto del Fondo è quella che viene definita nell'allegato F. 2. Il Fondo dispone di monete utilizzabili ed effettua le sue transazioni finanziarie in monete utilizzabili. Con riserva delle disposizioni di cui all' paragrafo 5 b), nessun membro applicherà o imporrà restrizioni alle disponibilità, all'impiego o allo scambio, da parte del Fondo, di monete utilizzabili provenienti: a) Dal pagamento di sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti; b) Dal pagamento di capitale di garanzia, di valuta depositata al posto del capitale di garanzia, di garanzie o di depositi in contanti provenienti dall'associazione di organizzazioni internazionali di prodotto con il Fondo; c) Dal pagamento di contributi volontari; d) Da prestiti; e) Dall'alienazione di stock in caso di deperimento, in conformità con l' paragrafi 15-17; f) Dai pagamenti a titolo di capitale, di introiti, di interessi o altre commissioni riguardanti prestiti o investimenti effettuati mediante prelievo su uno dei fondi menzionati nel presente paragrafo. 3. Il Consiglio d'amministrazione fissa il criterio di valutazione delle monete utilizzabili nei confronti dell'unità di conto, secondo la prassi monetaria internazionale vigente.
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