Accordo
Art. 4
Condizioni di ammissione
In vigore dal 20 set 1984
- Condizioni di ammissione
Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:
a) Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure
dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e
b) Ogni organizzazione intergovernativa di integrazione economica regionale che eserciti competenze nei settori di attività del Fondo.
Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-4