Art. 4 · Condizioni di ammissione
Accordo

Art. 4

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Condizioni di ammissione

In vigore dal 20 set 1984
- Condizioni di ammissione Sono ammessi a diventare Membri del Fondo: a) Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e b) Ogni organizzazione intergovernativa di integrazione economica regionale che eserciti competenze nei settori di attività del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-4