Accordo

Art. 3

Funzioni

In vigore dal 20 set 1984
- Funzioni Per il conseguimento di tali obiettivi, il Fondo svolgerà le seguenti funzioni: a) Contribuirà per mezzo del suo primo conto, secondo le modalità indicate qui di seguito, nel presente Accordo, al finanziamento di stock regolatori internazionali e di stock nazionali coordinati a livello internazionale, il tutto nel quadro di accordi o intese internazionali di prodotto; b) Finanziare per mezzo del suo secondo conto altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base, secondo le modalità indicate qui di seguito; c) Favorire il coordinamento e le consultazioni per mezzo del suo secondo conto per quanto concerne le altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base ed il loro finanziamento, in modo tale da servire da punto focale per ogni prodotto.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-3

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