Accordo
Art. 9
Risorse di capitale
In vigore dal 20 set 1984
- Risorse di capitale
1. Il capitale del Fondo è composto:
a) Dal capitale rappresentato dai contributi diretti, diviso in 47.000 azioni emesse dal Fondo, per un valore pari a 7566,47145 unità di conto ciascuna e per un valore totale di 355.624.158 unità di conto;
b) Dal capitale di garanzia apportato direttamente al Fondo in conformità all' paragrafo 4.
2. Le azioni emesse dal Fondo si dividono in:
a) 37.000 azioni interamente liberate;
b) 10.000 azioni esigibili.
3. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformità alle disposizioni dell'.
4. Il numero di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti:
a) Viene, in caso di necessità, aumentato dal Consiglio dei governatori in occasione dell'adesione di uno Stato a norma dell';
b) Può essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformità dell';
c) Viene aumentato della somma necessaria in conformità all' paragrafo 14.
5. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione dell' paragrafo 3 o aumenta il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione del paragrafo 4 b) o 4 c) del presente articolo, ogni membro avrà il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-9