Accordo

Art. 11

Pagamento delle azioni

In vigore dal 20 set 1984
- Pagamento delle azioni 1. Il pagamento delle azioni sottoscritte da ogni Membro a titolo di capitale rappresentato dai contributi diretti viene effettuato: a) In qualsivoglia moneta utilizzabile, ai tassi di conversione in vigore fra tale moneta e l'unità di conto alla data del pagamento; oppure b) in una moneta utilizzabile scelta dal Membro in causa al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, e ai tassi di conversione in vigore tra questa moneta utilizzabile e l'unità di conto alla data del presente Accordo. Il Consiglio dei governatori adotterà un regolamento in relazione al pagamento delle sottoscrizioni in monete utilizzabili se altre monete utilizzabili sono designate o se delle monete utilizzabili sono eliminate dall'elenco delle monete utilizzabili in conformità alla definizione 9 dell'. Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ciascun Membro sceglierà uno dei due metodi sopra descritti che intenderà applicare per tutti i pagamenti in questione. 2. Il Consiglio dei governatori, quando proceda ad una verifica in conformità all' paragrafo 2, esaminerà il funzionamento del metodo di pagamento fissato al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo presenti le fluttuazioni dei tassi di cambio o tenendo conto dell'evoluzione della prassi degli istituti di credito internazionali, deciderà, a maggioranza speciale, i cambiamenti da apportare eventualmente al metodo di pagamento delle sottoscrizioni delle azioni supplementari di capitale rappresentato dai contributi diretti emessi ulteriormente in conformità all' paragrafo 3. 3. Ogni Membro definito all' a): a) Verserà il 30 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o entro 30 giorni dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se tale data è successiva; b) Un anno dopo il versamento previsto al precedente comma a), verserà il 20 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate e depositerà presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 10 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consiglio d'amministrazione fisserà; c) Due anni dopo il versamento previsto al precedente comma a), depositerà presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili non negoziabili ed infruttiferi per un ammontare pari al 40 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consiglio d'amministrazione fisserà a maggioranza qualificata, tenendo debitamente conto delle necessità delle operazioni del Fondo, restando tuttavia inteso che i vaglia cambiari depositati in relazione alle azioni destinate al secondo conto verranno incassate secondo le modalità e alla data che il Consiglio d'amministrazione fisserà. 4. L'ammontare sottoscritto da ciascun Membro per le azioni esigibili potrà essere richiesto dal Fondo soltanto alle condizioni previste all' paragrafo 12. 5. Le richieste di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti si suddividono proporzionalmente tra tutti i Membri qualunque sia la categoria o le categorie di azioni che sono oggetto della richiesta, fatte salve le disposizioni de paragrafo 3 del presente articolo. 6. Le disposizioni speciali che regolano il pagamento di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sottoscritti dai Paesi in via di sviluppo meno avanzati sono quelli enunciati all'allegato B. 7. Le sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, potranno, qualora fosse necessario, essere effettuate dalle istituzioni appropriate dei Membri interessati.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-11

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