Accordo
Art. 57
Entrata in vigore
In vigore dal 20 set 1984
- Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrerà in vigore quando il Depositario avrà ricevuto lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno 90 Stati, a condizione che la loro sottoscrizione totale di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, comprenda almeno i due terzi delle sottoscrizioni totali di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti fissati per ogni Stato elencato nell'Allegato A e che almeno il 50 per cento dell'obiettivo specificato per gli avvisi di contributi volontari al secondo conto al paragrafo 2 dell' siano stati raggiunti e che siano state soddisfatte le suddette condizioni entro il 31 marzo 1982 o entro una data successiva, che gli Stati che abbiano depositato tali strumenti prima della fine di detto periodo potranno decidere con votazione a maggioranza de i due terzi di detti Stati. Se le condizioni sopra menzionate non saranno state soddisfatte a questa data successiva, gli Stati che avranno depositato detti strumenti a tale data successiva potranno decidere una data ancora successiva con votazione a maggioranza dei due terzi di detti Stati. Gli Stati interessati notificheranno al Depositario tutte le decisioni prese in applicazione del presente paragrafo.
2. Per ogni Stato od organizzazione intergovernativa che depositi il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e per ogni Stato o organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, il presente Accordo entrerà in vigore alla data del deposito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-57