Art. 3

In vigore dal 20 set 1984
Gli emolumenti e le altre remunerazioni corrisposte dal Fondo comune per i prodotti di base ai soggetti previsti dal paragrafo 3 dell' dell'accordo, esonerati da imposta ai sensi delle disposizioni in detto articolo contenute, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.
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