Art. 4
In vigore dal 20 set 1984
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Fondo comune, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di cui agli del citato decreto presidenziale. Non sono altresì soggette all'IVA le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dal Fondo comune nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
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