Art. 27 · Sede ed Uffici
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Art. 27

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Sede ed Uffici

In vigore dal 20 set 1984
- Sede ed Uffici La sede del Fondo e situata nel luogo deciso, a maggioranza qualificata, dal Consiglio dei governatori, possibilmente alla sua prima assemblea annuale. Il Fondo può, per decisione del Consiglio dei governatori, aprire, all'occorrenza, altri uffici sul territorio di qualunque Membro.
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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584#art-a-27