Convenzione
Art. VII
In vigore dal 12 lug 1983
Articolo VII.
1. Ciascuna Parte contraente applica le misure richieste dall'applicazione della presente Convenzione a tutte:
a) le navi e aeronavi immatricolate sul suo territorio o battenti la sua bandiera;
b) le navi e aeronavi che caricano sul suo territorio o nelle sue acque territoriali dei materiali che devono essere scaricati;
c) le navi, aeronavi e piattaforme fisse o mobili che sono sotto la sua giurisdizione e che effettuano presumibilmente delle operazioni di scarico.
2. Ciascuna Parte adotta sul suo territorio le misure adeguate per prevenire e reprimere gli atti contrari alle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le Parti convengono di cooperare per l'elaborazione di procedure in vista dell'effettiva applicazione della presente Convenzione, sopratutto in alto mare, nonché di procedure per segnalare navi e aeronavi avvistate mentre effettuano operazioni di scarico contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione.
4. La presente Convenzione non si applica alle navi ed aeronavi che godono dell'immunità di Stato loro conferita dal diritto internazionale. Tuttavia ciascuna Parte contraente controlla, adottando misure adeguate, affinché tali navi ed aeronavi di cui essa è proprietaria o utilizzatrice agiscano in conformità ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione e ne informino quindi l'Organizzazione.
5. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica il diritto di ciascuna Parte di adottare altre misure, conformemente ai principi del diritto internazionale, al fine di prevenire lo scarico in mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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