Convenzione

Art. X

In vigore dal 12 lug 1983
Articolo X. In conformità con i principi del diritto internazionale relativi alla responsabilità degli Stati in materia di danni causati all'ambiente di altri Stati o a qualunque altro settore dell'ambiente dallo scarico di rifiuti o di altri materiali di qualunque genere, le Parti contraenti elaboreranno delle procedure per la determinazione delle responsabilità e per la definizione delle vertenze riguardanti lo scarico.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-x

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