Convenzione
Art. XI
In vigore dal 12 lug 1983
Articolo XI.
Le Parti contraenti, durante la loro prima riunione consultiva, esamineranno le procedure di soluzione delle controversie riguardanti la interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-xi