Convenzione

Art. IX

In vigore dal 12 lug 1983
Articolo IX. Le Parti contraenti agevoleranno, con la loro collaborazione in seno all'Organizzazione e agli altri organismi internazionali, l'assistenza alle Parti che la richiedano in materia di: a) formazione del personale scientifico e tecnico; b) fornitura di attrezzature e mezzi necessari alla ricerca e al controllo; c) distruzione e trattamento dei rifiuti e tutte le altre misure di prevenzione o di diminuzione dell'inquinamento dovuto a scarico, soprattutto nei confronti dei paesi interessati, agendo così in conformità ai fini e agli obiettivi della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-ix

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