Convenzione

Art. V

In vigore dal 12 lug 1983
Articolo V. 1. Le disposizioni dell'articolo IV non vengono applicate qualora si renda necessario assicurare la tutela della vita umana o la sicurezza delle navi, aeronavi, piattaforme o altre opere in mare in casi di forza maggiore dovuti ad intemperie o a qualunque altra causa e che mettono in pericolo delle vite umane o che costituiscono una diretta minaccia per una nave, un'aeronave, una piattaforma o altre opere in mare, con riserva che lo scarico risulti essere come il solo mezzo per far fronte alla minaccia e che comporti, con ogni probabilità, dei danni meno gravi di quelli che si verificherebbero senza il ricorso a detto scarico. Lo scarico verrà effettuato in modo da ridurre al minimo i rischi di danni alla vita umana nonché alla fauna e alla flora marina verrà notificato al più presto all'Organizzazione. 2. Una Parte contraente può rilasciare una autorizzazione specifica in deroga all'articolo IV, paragrafo 1, lettera a), in casi di urgenza che presentano dei rischi inaccettabili per la salute dell'uomo e per i quali nessuna altra soluzione è possibile. Preventivamente, la Parte consulterà qualunque altro o tutti gli altri Paesi che ne potrebbero essere danneggiati nonché l'Organizzazione che, dopo aver consultato le altre Parti e gli organismi internazionali interessati, raccomanderà nel più breve tempo possibile alla Parte le procedure le più adeguate da adottare, in conformità alle disposizioni previste all'articolo XIV. La Parte seguirà queste raccomandazioni nella misura del possibile a seconda del tempo di cui essa dispone per prendere le misure necessarie e tenendo conto dell'obbligo generale di evitare di causare dei danni all'ambiente marino; essa comunicherà all'Organizzazione le misure da essa adottate. Le Parti si impegnano ad accordarsi mutua assistenza in tali circostanze. 3. Una Parte contraente può rinunciare ai suoi diritti ai sensi del paragrafo 2 al momento della ratifica o dell'adesione alla presente convenzione o successivamente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-v

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