Convenzione

Art. III

In vigore dal 12 lug 1983
Articolo III. Ai fini della presente Convenzione: 1. a) per "scarico" si intende: i) qualunque scarico deliberato nel mare di rifiuti e di altri materiali effettuato da navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare; ii) qualunque affondamento in mare di navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare. b) Il termine "scarico" non prevede: i) lo scarico in mare di rifiuti o altri materiali dovuti o provenienti dall'uso normale di navi, aeronavi, piattaforme e altre opere che si trovino in mare nonché il loro equipaggiamento, fatta eccezione per i rifiuti o altri materiali trasportati da o trasbordati su navi, aeronavi, piattaforme o altre opere che si trovano in mare e che vengono utilizzati per lo scarico di questi materiali o provenienti dal trattamento di detriti residui o altri materiali a bordo di dette navi, aeronavi, piattaforme o opere. ii) lo scarico di materiali per scopi diversi dalla loro semplice eliminazione con riserva che un tale scarico non sia incompatibile con il fine della presente Convenzione. c) Lo scarico di rifiuti o di altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall'esplorazione, dall'utilizzazione e dal trattamento in mare delle risorse minerali provenienti dal fondo marino non rientra nelle disposizioni della presente Convenzione. 2. Per "navi e aeronavi - si intendono dei veicoli che circolano sull'acqua, nell'acqua o nell'aria, di qualunque tipo. Questo termine include i veicoli su cuscino d'aria e i dispositivi galleggianti, ad autopropulsione oppure no. 3. Per "mare" si intendono tutte le acque marine ad eccezione delle acque interne degli Stati. 4. Per "rifiuti e altri materiali" si intendono i materiali e le sostanze di qualunque tipo, forma e natura. 5. Per "autorizzazione specifica" si intende l'autorizzazione concessa per ogni singolo caso su preventiva richiesta presentata secondo le disposizioni previste agli Allegati II e III. 6. Per "autorizzazione generale" si intende l'autorizzazione preventivamente concessa secondo le disposizioni previste all'Allegato III. 7. Per "Organizzazione" si intende l'organismo designato dalle Parti contraenti in conformità alle disposizioni dell'articolo XIV, paragrafo 2.
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