Convenzione
Art. II
In vigore dal 12 lug 1983
Articolo II.
Le Parti contraenti adotteranno, in conformità ai seguenti articoli, tutte le misure necessarie a prevenire l'inquinamento dei mari dovuto allo scarico, individualmente, secondo le loro possibilità scientifiche, tecniche ed economiche, e collettivamente, e armonizzando le loro politiche a tale riguardo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-ii