Convenzione
Art. I
In vigore dal 12 lug 1983
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convezione.
CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO CAUSATO DALLO SCARICO DI RIFIUTI ED ALTRE MATERIE
LE PARTI contraenti alla presente Convenzione,
RICONOSCENDO che l'ambiente marino e gli organismi viventi che esso nutre sono di capitale importanza per l'umanità e che tutta l'umanità intera ha interesse a controllare affinché l'ambiente sia sfruttato in modo che non vengano alterate le sue caratteristiche e le sue risorse;
RICONOSCENDO che la capacità del mare di trasformare e di assimilare i residui e di renderli innocui e le sue possibilità di rigenerare le risorse naturali non sono illimitate;
RICONOSCENDO che gli Stati hanno, in virtù della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo la loro politica in materia di ambiente, e che hanno il dovere di assicurarsi che le attività, esercitate nei limiti della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o delle zone situate al di là dei limiti della loro giurisdizione nazionale;
FACENDO RIFERIMENTO alla Risoluzione 2749 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui principi che regolano i fondali marini ed il loro sottosuolo situati al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali;
CONSTATANDO che l'inquinamento marino ha fonti molteplici, soprattutto lo scarico, l'evacuazione attraverso l'atmosfera, dei corsi d'acqua, degli estuari, degli emissari e delle canalizzazioni, e che è importante che gli Stati utilizzino i migliori mezzi possibili per prevenire un tale inquinamento e mettano a punto dei prodotti e dei procedimenti atti a ridurre la quantità dei residui nocivi da eliminare;
CONVINTE che una azione internazionale di controllo dell'inquinamento dei mari dovuto ad operazioni di scarico può e deve essere portata avanti senza indugio, ma che questa azione non deve impedire lo studio di misure di lotta contro le altre fonti di inquinamento marino appena sarà possibile; e
DESIDEROSE di migliorare la protezione dell'ambiente marino incoraggiando gli Stati che hanno degli interessi comuni in regioni geografiche determinate a concludere degli accordi adeguati per completare la presente Convenzione;
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Articolo I.
Le Parti contraenti cercheranno di promuovere, individualmente e collettivamente, il controllo effettivo di tutte le fonti di inquinamento dell'ambiente marino e si impegnano in modo particolare ad adottare tutte le misure possibili per prevenire l'inquinamento marine causato dallo scarico di rifiuti o di altri materiali suscettibili di mettere in pericolo la salute dell'uomo, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna e alla flora marina, di pregiudicare le zone di interesse turistico o di ostacolare altro uso legittimo del mare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-i