Convenzione
Art. XII
In vigore dal 12 lug 1983
Articolo XII.
Le Parti contraenti si impegnano a promuovere, nel quadro delle istituzioni specializzate competenti e di altri organismi internazionali, delle misure di protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento dovuto a:
a) gli idrocarburi, ivi compresi i prodotti petroliferi, e i loro residui;
b) gli altri materiali nocivi o dannosi trasportati da navi per scopi diversi dallo scarico;
c) i rifiuti dovuti all'utilizzazione delle navi, aeronavi, piattaforme e altre opere collocate in mare;
d) gli agenti radioattivi di qualunque origine, ivi compresi quelli delle navi;
e) gli agenti destinati alla guerra biologica e chimica;
f) i rifiuti o altri materiali provenienti direttamente o indirettamente dall'utilizzazione, dallo sfruttamento e dal trattamento in mare di risorse minerali provenienti dal fondale marino.
Le Parti cercheranno anche di promuovere, in seno alla organizzazione internazionale adeguata, la codificazione dei segnali che saranno adottati dalle navi utilizzate per lo scarico.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-xii