Convenzione

Art. XVII

In vigore dal 12 lug 1983
Articolo XVII. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-xvii

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