Convenzione
Art. XIX
In vigore dal 12 lug 1983
Articolo XIX.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuna delle Parti contraenti che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di detta Parte, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-xix