Convenzione
Art. XVIII
In vigore dal 12 lug 1983
Articolo XVIII.
La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati dopo il 31 dicembre 1973. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America, del Messico, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-xviii