Convenzione
Art. XX
In vigore dal 12 lug 1983
Articolo XX.
I depositari informeranno le Parti contraenti:
a) delle firme della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di adesione e di denuncia in conformità agli articoli XVI, XVII, XVII e XXI, e
b) della data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo XIX.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-c-xx