Allegato

Art. 3

In vigore dal 12 lug 1983
. Se le Parti ad una controversia non sono d'accordo su un tribunale composto alle condizioni previste dall' della presente Appendice, il tribunale viene allora composto da tre membri: i) un arbitro nominato da ciascuna delle Parti alla controversia; e ii) un terzo arbitro, designato di comune accordo dai primi due, che assume la presidenza del tribunale. 2. Se il presidente del tribunale non viene designato entro un termine di trenta giorni dalla designazione del secondo arbitro, le Parti alla controversia sottopongono al Segretario generale dell'Organizzazione, entro un nuovo termine di trenta giorni, su richiesta di una delle Parti, un elenco di persone qualificate stabilito di comune accordo. Il Segretario generale sceglie il più presto possibile il presidente nell'ambito di detto elenco. Non può scegliere un presidente che sia stato o che sia della nazionalità di una delle Parti alla controversia, se non con l'accordo dell'altra Parte. 3. Se una delle Parti ad una controversia non ha provveduto, entro un termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di arbitrato, alla designazione di un arbitro che gli spetta conformemente alla lettera i) del paragrafo 1) del presente articolo, l'altra Parte può chiedere di sottoporre al Segretario generale della Organizzazione, entro un termine di trenta giorni, un elenco di persone qualificate stabilito di comune accordo. Il Segretario generale sceglie al più presto il presidente del tribunale nell'ambito di tale elenco. Il presidente chiede allora alla. Parte che non ha designato l'arbitro di provvedervi. Se tale Parte non designa un arbitro entro quindici giorni dalla suddetta richiesta, il Segretario generale, su richiesta del Presidente, sceglie l'arbitro nell'ambito dell'elenco di persone qualificate stabilito di comune accordo. 4. In caso di decesso, di incapacità o di assenza di un arbitro, la Parte alla controversia, che lo ha designato, designa il suo sostituto entro un termine di trenta giorni dal decesso, dall'incapacità o dalla assenza. Se non lo fa, la procedura prosegue con i rimanenti arbitri. In caso di decesso, di incapacità o di assenza del presidente, il suo sostituto viene designato alle, condizioni previste dalla lettera ii) del paragrafo i e dal paragrafo 2 del presente articolo, entro novanta giorni dal decesso, dall'incapacità o dall'assenza. 5. Il Segretario generale dell'Organizzazione dispone di un elenco di arbitri composto da persone qualificate designate dalle Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente può designare quattro persone, che non hanno necessariamente la sua nazionalità, da includere nell'elenco. Se le Parti alla controversia non sottopongono al Segretario generale entro i termini prescritti un elenco di persone qualificate stabilito di comune accordo in virtù delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, il Segretario generale sceglie, nell'ambito dell'elenco in suo possesso, l'arbitro o gli arbitri non designati.
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-a-3

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