Allegato
Art. 8
In vigore dal 12 lug 1983
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1. Ad eccezione dei casi in cui il tribunale è composto da un solo arbitro, le decisioni del tribunale, sia sulla propria procedura che sul luogo delle sue riunioni, nonché su tutte le questioni legate alla controversia ad esso sottoposta, vengono prese a maggioranza dei voti dei propri membri. Tuttavia, l'assenza o l'astensione di un membro del tribunale designato da una delle Parti alla controversia non impedisce al tribunale di deliberare. In caso di parità dei voti, il voto del presidente è determinante.
2. Le Parti alla controversia faciliteranno i lavori del tribunale; a tale scopo, in conformità alla loro legislazione ed usando tutti i mezzi a loro disposizione, le Parti:
i) forniranno al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili;
ii) daranno al tribunale la possibilità di entrare nei loro territori, di ascoltare i testimoni o esperti e di esaminare i luoghi.
3. Il fatto che una Parte alla controversia non si conformi alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce al tribunale di deliberare o di emettere la propria sentenza.
Storico versioni
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