Art. 1
In vigore dal 12 lug 1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie, con allegati, aperta alla firma a Città del Messico, Londra, Mosca e Washington il 29 dicembre 1972 come modificata dagli emendamenti allegati alle risoluzioni adottate a Londra dalla terza riunione consultiva il 12 ottobre 1978.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-rd-1