Allegato

Art. 9

In vigore dal 12 lug 1983
. 1. Il tribunale emette la sentenza entro un termine di cinque mesi dalla data della propria costituzione, a meno che non giudichi necessario prorogare tale termine per un periodo massimo non superiore a cinque mesi. La sentenza del tribunale è motivata. Essa è definitiva e senza possibilità di appello e viene comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione che ne informa le Parti contraenti. Le Parti alla controversia debbono conformarvisi immediatamente.
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