Art. 3
In vigore dal 12 lug 1983
Dopo l'articolo 24 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di norme per la tutela delle acque dell'inquinamento e successive modifiche, è inserito il seguente articolo aggiuntivo:
"Art. 24 bis. - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare.
Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - COLOMBO - DARIDA - DI GIESI CASALINUOVO ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;305#art-rd-3