Accordo

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione .

In vigore dal 12 lug 1983
. (Eliminazione della doppia imposizione). 1. La doppia imposizione sarà eliminata in conformità dei seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malta, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' del presente accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente accordo non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta maltese sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. 3. Fatte salve le disposizioni della legislazione maltese concernenti la concessione del credito di una imposta estera nei confronti della imposta maltese, quando, in base alle disposizioni del presente accordo, un reddito di fonte italiana viene assoggettato ad imposizione in Malta, l'imposta italiana dovuta sul reddito in questione è portata in deduzione dall'imposta maltese dovuta sullo stesso reddito. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente accordo, qualora le imposte sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo in base alla legislazione di detto Stato, tali imposte non prelevate in tutto o in parte si considerano pagate per un ammontare non superiore: a) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'; b) al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'; e c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui allo .
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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;304#art-a-22

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