Accordo

Art. 24

Procedura amichevole .

In vigore dal 12 lug 1983
. (Procedura amichevole). 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del presente accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell', a quella dello Stato contraente di cui possiede la razionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'accordo. 2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme all'accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'accordo. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti.
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