Accordo
Art. 20
Insegnanti, studenti e apprendisti .
In vigore dal 12 lug 1983
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(Insegnanti, studenti e apprendisti).
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che e, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi e di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato contraente a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato contraente.
3. Le remunerazioni che un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge nell'altro Stato contraente a scopo di addestramento pratico per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato per condurre a termine il suo apprendistato, non sono imponibili in detto altro Stato.
4. Le remunerazioni che uno studente il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente che svolge non a tempo pieno nell'altro Stato contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato per condurre a termine i suoi studi, non sono imponibili in detto altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1983-05-02;304#art-a-20