Accordo
Art. 19
Funzioni pubbliche .
In vigore dal 12 lug 1983
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(Funzioni pubbliche).
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente e da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che:
(i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
(ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sin direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo Stato locale.
Le disposizioni del paragrafo 1, a), si applicano egualmente alle remunerazioni pagate, nell'ambito di un programma assistenziale di sviluppo di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, con fondi costituiti esclusivamente da detto Stato o sue suddivisioni o suoi enti locali, ad uno specialista o un volontarie inviati nell'altro Stato contraente con il consenso di detto altro Stato.
Storico versioni
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